L’Europa, l'Italia, la Cassazione e il sesso (19 marzo)
04/04/2012 - Rassegna stampa di Comunione e Liberazione, dal 6 al 19 marzo
«Dalla casa alle spese quotidiane. Su cosa potrà decidere il giudice», A. Arachi, Corriere della Sera.it, 16 marzo 2012
Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione avvocati matrimonialisti, ha sentito la sentenza della Corte di Cassazione? «Assolutamente rivolu-zionaria». In che senso? «La Cassazione ha dato una spallata violentissima a un dogma giuridico che non voleva riconoscere non solo le coppie di fatto omosessuali ma nemmeno le coppie di fatto etero». Ovvero? Cosa ha fatto la Cassazione? «Premettendo che non poteva fare altro che respinge-re il ricorso e non prevedere la registrazione in Italia del matrimonio fra due persone dello stesso sesso, alla fine ha fatto molto, ma molto di più che esprimere un semplice principio astratto equiparando la vita famigliare degli omosessuali a quella delle coppie tradizionali». Ovvero? «Ha aperto un varco nella legislazione. In concreto ha lasciato che siano i giudici di merito (quelli cioè di tribunali e delle Corti d'Appello) a decidere caso per caso come regolamentare i diritti e doveri delle coppie omosessuali». In concreto? Possiamo fare qualche esempio? «Ne possiamo fare infiniti». Partiamo dal primo... «Paolo e Francesco decidono di rivolgersi al giudice del loro tribunale di competenza chiedendo di regolamentare la loro convivenza, con una sentenza specifica». E il tribunale che fa? «Può decidere, ad esempio, di applicare alla coppia in questione l'articolo 143 del nostro Codice civile che rispetto al matrimonio stabilisce tre principi: il diritto dovere alla coabitazione; l'obbligo di fedeltà; l'obbligo della compartecipazione alle spese del menage familiare ».
«Per i gay niente matrimonio ma diritto a “vita familiare”. La Cassazione incalza il legislatore sulle unioni omosessuali», F. Machina Grifeo, IlSole24ore.it, 15 marzo 2012
In un lungo periodo, i giudici della Cassazione spiegano quali possono essere le azioni delle coppie omosessuali a difesa dei loro diritti. Scrivono i giudici nelle pagine finali della sentenza: «I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazio-ne italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia – quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere libe-ramente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di legittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza».
«Coppie gay, il diritto alla vita familiare» , A. Arachi, Corriere della Sera, 16 marzo 2012
È una sentenza che non ha precedenti e che ieri ha fatto esultare gli omosessuali d'Italia. È la numero 4184 della Cassazione, e dice: «La coppia omo-sessuale è titolare del diritto alla vita famigliare come qualsiasi altra coppia coniugata formata da marito e da moglie». Ma non solo. Valutando il ricorso di una coppia di omosessuali di Latina, la Suprema Corte ieri non si è limitata a enunciare un principio astratto, ma è entrata in un merito che adesso rischia di stravolgere la legislazione italiana a macchia di leopardo. Secondo la Cassazione, infatti, le coppie omosessuali «possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge». Tradotto: ogni tribunale potrà stabilire di concedere o negare un diritto matrimoniale per ogni coppia omosessuale che deciderà di pretenderlo.
COMMENTO
Il 15 marzo, con la sentenza numero 4184, la Cassazione ha stabilito che le coppie omosessuali «possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge». Questo è lo stralcio di sentenza, composta da più di 70 pagine, che è stato tradotto dalla stampa italiana più o meno nel seguente modo: “Ogni tribunale potrà stabilire di concedere o negare un diritto matrimoniale per ogni coppia omosessuale che deciderà di pretenderlo”.
Analizziamo più da vicino la vicenda. La sentenza è stata emanata dopo che Antonio Garullo e Mario Ottocento, sposatisi in Olanda dieci anni fa, hanno chiesto di farsi trascrivere il certificato matrimoniale sulle carte italiane. Il ricorso è stato rifiutato dalla Cassazione come già prima avevano fatto Tribunale e Corte d’Appello.
La decisione della Corte di Cassazione è frutto di un’evoluzione dell’orientamento giuridico interno e comunitario sul tema, partendo dalla Corte Costituzionale, che, nell’aprile 2010, si è dichiarata, con una sentenza di rigetto, contraria all’equiparazione dell’unione omosessuale con l’istituto del matrimonio, richiedendo tuttavia per la regolamentazione del tema in esame un intervento legislativo.
In seguito, nel novembre dello stesso anno, la Corte di Strasburgo ha reinterpretato l’art. 8 della convenzione del 1950 stabilendo che, all’interno del concetto di “vita familiare”, il cui rispetto è garantito dal suddetto articolo, devono potersi ricondurre anche le relazioni sentimentali e sessuali tra persone dello stesso sesso (sentenza che sarà oggetto di riesame da parte della Grande Camera).
Di rilevanza strategica, per i sostenitori dei diritti delle coppie omosessuali, è stata certamente la recentissima risoluzione del Parla-mento Europeo (che non ha valore vincolante, ma ha peso politico), secondo cui i governi degli Stati membri non devono dare «definizioni restrittive di famiglia» al solo scopo di negare protezione alle coppie gay e ai loro figli.
L’“equiparazione” della “vita familiare” di una coppia omosessuale a quella di una coppia coniugata può prestarsi a interpretazioni diverse sul piano teorico. Ad esempio, il presidente dei matrimonialisti ha affermato in un’intervista che il singolo giudice potrà decidere a sua discrezione «tutto quanto attiene alla vita familiare, come il diritto alla successione (…) o applicare alla coppia in questione l'articolo 143 del nostro Codice civile, che rispetto al matrimonio stabilisce tre principi: il diritto-dovere alla coabitazione; l'obbligo di fedeltà; l'obbligo della compartecipazione alle spese del menage familiare».
Ora, nella sentenza della Cassazione non è stato disposto che vi sia una legittimazione dei tribunali ordinari a riconoscere caso per caso i diritti delle coppie omosessuali. No, è stato espressamente stabilito che, al fine del riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, a partire dalla citata sentenza costituzionale del 2010 (che recita: «Nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette»), resti «riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni». In aggiunta, la sentenza della Cassazione specifica la modalità per adire a quest’ultimo organo.
La sentenza, dunque, com’è ovvio, è stata interpretata in modi diversi a seconda degli orientamenti. C’è chi l’ha salutata come la rot-tura di una diga, il primo atteso passo verso il riconoscimento pieno dei diritti della coppia omosessuale e chi l’ha intesa come un pronunciamento che non introduce alterazioni nella legislazione italiana e sostanzialmente la conferma. Ma, a prescindere da chi abbia contingentemente più ragione, nelle pieghe del testo giuridico e della sua interpretazione si gioca una questione culturale profonda che ha effetti pratici evidenti (non solo giuridici): come e a partire da che pensiamo la persona umana, la sua affettività, la sua sessualità, la sua libertà e le sue relazioni, e quindi la società, il suo avvenire? Che cosa abbiamo da dire al riguardo? Perché delegare ad altri il compito di rispondere? Ognuno ha un’esperienza da cui partire e da far valere, una radice e una storia. Il destino di un popolo – anche del nostro – è in ogni tempo sostenuto da persone che non rinunciano a dire «io».
Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione avvocati matrimonialisti, ha sentito la sentenza della Corte di Cassazione? «Assolutamente rivolu-zionaria». In che senso? «La Cassazione ha dato una spallata violentissima a un dogma giuridico che non voleva riconoscere non solo le coppie di fatto omosessuali ma nemmeno le coppie di fatto etero». Ovvero? Cosa ha fatto la Cassazione? «Premettendo che non poteva fare altro che respinge-re il ricorso e non prevedere la registrazione in Italia del matrimonio fra due persone dello stesso sesso, alla fine ha fatto molto, ma molto di più che esprimere un semplice principio astratto equiparando la vita famigliare degli omosessuali a quella delle coppie tradizionali». Ovvero? «Ha aperto un varco nella legislazione. In concreto ha lasciato che siano i giudici di merito (quelli cioè di tribunali e delle Corti d'Appello) a decidere caso per caso come regolamentare i diritti e doveri delle coppie omosessuali». In concreto? Possiamo fare qualche esempio? «Ne possiamo fare infiniti». Partiamo dal primo... «Paolo e Francesco decidono di rivolgersi al giudice del loro tribunale di competenza chiedendo di regolamentare la loro convivenza, con una sentenza specifica». E il tribunale che fa? «Può decidere, ad esempio, di applicare alla coppia in questione l'articolo 143 del nostro Codice civile che rispetto al matrimonio stabilisce tre principi: il diritto dovere alla coabitazione; l'obbligo di fedeltà; l'obbligo della compartecipazione alle spese del menage familiare ».
«Per i gay niente matrimonio ma diritto a “vita familiare”. La Cassazione incalza il legislatore sulle unioni omosessuali», F. Machina Grifeo, IlSole24ore.it, 15 marzo 2012
In un lungo periodo, i giudici della Cassazione spiegano quali possono essere le azioni delle coppie omosessuali a difesa dei loro diritti. Scrivono i giudici nelle pagine finali della sentenza: «I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazio-ne italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia – quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere libe-ramente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di legittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza».
«Coppie gay, il diritto alla vita familiare» , A. Arachi, Corriere della Sera, 16 marzo 2012
È una sentenza che non ha precedenti e che ieri ha fatto esultare gli omosessuali d'Italia. È la numero 4184 della Cassazione, e dice: «La coppia omo-sessuale è titolare del diritto alla vita famigliare come qualsiasi altra coppia coniugata formata da marito e da moglie». Ma non solo. Valutando il ricorso di una coppia di omosessuali di Latina, la Suprema Corte ieri non si è limitata a enunciare un principio astratto, ma è entrata in un merito che adesso rischia di stravolgere la legislazione italiana a macchia di leopardo. Secondo la Cassazione, infatti, le coppie omosessuali «possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge». Tradotto: ogni tribunale potrà stabilire di concedere o negare un diritto matrimoniale per ogni coppia omosessuale che deciderà di pretenderlo.
COMMENTO
Il 15 marzo, con la sentenza numero 4184, la Cassazione ha stabilito che le coppie omosessuali «possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto di un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge». Questo è lo stralcio di sentenza, composta da più di 70 pagine, che è stato tradotto dalla stampa italiana più o meno nel seguente modo: “Ogni tribunale potrà stabilire di concedere o negare un diritto matrimoniale per ogni coppia omosessuale che deciderà di pretenderlo”.
Analizziamo più da vicino la vicenda. La sentenza è stata emanata dopo che Antonio Garullo e Mario Ottocento, sposatisi in Olanda dieci anni fa, hanno chiesto di farsi trascrivere il certificato matrimoniale sulle carte italiane. Il ricorso è stato rifiutato dalla Cassazione come già prima avevano fatto Tribunale e Corte d’Appello.
La decisione della Corte di Cassazione è frutto di un’evoluzione dell’orientamento giuridico interno e comunitario sul tema, partendo dalla Corte Costituzionale, che, nell’aprile 2010, si è dichiarata, con una sentenza di rigetto, contraria all’equiparazione dell’unione omosessuale con l’istituto del matrimonio, richiedendo tuttavia per la regolamentazione del tema in esame un intervento legislativo.
In seguito, nel novembre dello stesso anno, la Corte di Strasburgo ha reinterpretato l’art. 8 della convenzione del 1950 stabilendo che, all’interno del concetto di “vita familiare”, il cui rispetto è garantito dal suddetto articolo, devono potersi ricondurre anche le relazioni sentimentali e sessuali tra persone dello stesso sesso (sentenza che sarà oggetto di riesame da parte della Grande Camera).
Di rilevanza strategica, per i sostenitori dei diritti delle coppie omosessuali, è stata certamente la recentissima risoluzione del Parla-mento Europeo (che non ha valore vincolante, ma ha peso politico), secondo cui i governi degli Stati membri non devono dare «definizioni restrittive di famiglia» al solo scopo di negare protezione alle coppie gay e ai loro figli.
L’“equiparazione” della “vita familiare” di una coppia omosessuale a quella di una coppia coniugata può prestarsi a interpretazioni diverse sul piano teorico. Ad esempio, il presidente dei matrimonialisti ha affermato in un’intervista che il singolo giudice potrà decidere a sua discrezione «tutto quanto attiene alla vita familiare, come il diritto alla successione (…) o applicare alla coppia in questione l'articolo 143 del nostro Codice civile, che rispetto al matrimonio stabilisce tre principi: il diritto-dovere alla coabitazione; l'obbligo di fedeltà; l'obbligo della compartecipazione alle spese del menage familiare».
Ora, nella sentenza della Cassazione non è stato disposto che vi sia una legittimazione dei tribunali ordinari a riconoscere caso per caso i diritti delle coppie omosessuali. No, è stato espressamente stabilito che, al fine del riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, a partire dalla citata sentenza costituzionale del 2010 (che recita: «Nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette»), resti «riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni». In aggiunta, la sentenza della Cassazione specifica la modalità per adire a quest’ultimo organo.
La sentenza, dunque, com’è ovvio, è stata interpretata in modi diversi a seconda degli orientamenti. C’è chi l’ha salutata come la rot-tura di una diga, il primo atteso passo verso il riconoscimento pieno dei diritti della coppia omosessuale e chi l’ha intesa come un pronunciamento che non introduce alterazioni nella legislazione italiana e sostanzialmente la conferma. Ma, a prescindere da chi abbia contingentemente più ragione, nelle pieghe del testo giuridico e della sua interpretazione si gioca una questione culturale profonda che ha effetti pratici evidenti (non solo giuridici): come e a partire da che pensiamo la persona umana, la sua affettività, la sua sessualità, la sua libertà e le sue relazioni, e quindi la società, il suo avvenire? Che cosa abbiamo da dire al riguardo? Perché delegare ad altri il compito di rispondere? Ognuno ha un’esperienza da cui partire e da far valere, una radice e una storia. Il destino di un popolo – anche del nostro – è in ogni tempo sostenuto da persone che non rinunciano a dire «io».

